Condizioni generali di contratto
Biova GmbH
Waldstraße 2 • D-72218 Wildberg
Amministratori: Raphael Deckert, Martin Vonmetz
Procuratori: Sebastian Deckert, Sylvia Haas
Partita IVA ai sensi del § 27a della legge tedesca sull’IVA: DE292460697
Versione: luglio 2026
§ 1 – Ambito di applicazione
Le presenti Condizioni Generali di Contratto (CGC) si applicano a tutte le forniture e prestazioni della Biova GmbH (di seguito “Biova”) nei confronti di imprenditori ai sensi del § 14 del Codice Civile tedesco (BGB) nonché di commercianti ai sensi dei §§ 1 e seguenti del Codice di Commercio tedesco (HGB) (di seguito “Partner”). Eventuali condizioni generali del Partner contrastanti o difformi non saranno riconosciute, salvo espresso consenso scritto di Biova alla loro validità. Le presenti CGC si applicano anche nel caso in cui Biova esegua la prestazione senza riserve pur essendo a conoscenza di condizioni divergenti del Partner. Le CGC vengono portate a conoscenza del Partner al più tardi al momento della conclusione del contratto – ad esempio mediante trasmissione nell’ambito dell’offerta, della conferma d’ordine oppure tramite il negozio online – in modo ragionevole. Con l’inoltro di un ordine o di una conferma d’ordine, il Partner riconosce le presenti CGC.
§ 2 – Offerta e conclusione del contratto
Le nostre offerte sono senza impegno e non vincolanti. L’ordine o il conferimento dell’incarico da parte del Partner costituisce una proposta contrattuale ai sensi dei §§ 145 e seguenti del BGB, alla quale il Partner resta vincolato. Il contratto si conclude solo con la nostra conferma d’ordine scritta oppure con l’effettiva esecuzione della prestazione. Gli ordini dovrebbero essere effettuati preferibilmente tramite il webshop Biova, via e-mail oppure fax. In caso di ordini telefonici, il Partner si assume il rischio di malintesi o errori di trasmissione, salvo che questi siano riconducibili a dolo o colpa grave da parte nostra. Raccomandiamo di confermare sempre per iscritto gli ordini telefonici. Qualora singole posizioni dell’ordine non possano essere evase a causa della mancata fornitura da parte dei fornitori, il contratto di acquisto relativo a tali posizioni si considera non concluso, purché la mancata consegna non sia imputabile a noi. Informeremo immediatamente il Partner di tali mancate forniture. Per il resto, il contratto rimane invariato nella misura in cui ciò non contrasti con il comprovato interesse del Partner. È espressamente esclusa l’assunzione di un rischio di approvvigionamento.
§ 3 – Prezzi
Fanno fede i prezzi di listino indicati nella nostra documentazione di vendita e nel negozio online, espressi in euro, ai quali va aggiunta l’IVA di legge (eccezione: esportazioni e cessioni intracomunitarie). I nostri prezzi si intendono franco magazzino, esclusi trasporto, porto, imballaggio e assicurazione. Qualora indicazioni di prodotto o di prezzo risultassero erroneamente inesatte, ci riserviamo il diritto di rettificarle. Tutte le indicazioni di prezzo perdono validità con ogni nuova emissione del listino prezzi o revisione nel negozio online. Informeremo il Partner in forma testuale (è sufficiente l’e-mail) in merito a modifiche rilevanti dei prezzi con un preavviso di almeno 30 giorni. Si considera rilevante una modifica di prezzo pari o superiore al 5% dell’ultimo prezzo di listino valido. In caso di modifiche non rilevanti, il Partner è tenuto a informarsi autonomamente sul prezzo aggiornato. In caso di aumenti di prezzo rilevanti, il Partner ha un diritto speciale di recesso, esercitabile in forma testuale entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica. In caso di variazione rilevante dei costi di lavoro, materiali, energia o trasporto superiore al 5% rispetto al momento della conclusione del contratto, siamo autorizzati a effettuare un adeguato adeguamento del prezzo. Per prodotti realizzati su ordinazione ci riserviamo un supplemento di almeno il 20%. I prodotti realizzati su ordinazione richiedono conferma scritta e sono esclusi dal reso, salvo che la merce sia difettosa.
§ 4 – Pagamento
I pagamenti devono essere effettuati entro 14 giorni dalla data della fattura senza detrazioni, salvo diverso accordo. Per i clienti nazionali si applicano le seguenti modalità e condizioni di pagamento:
Pagamento anticipato: senza detrazione
Addebito diretto bancario (SEPA Core Direct Debit): 2 % di sconto
Addebito SEPA tramite il negozio online: 3 % di sconto
PayPal: senza detrazione
I clienti esteri pagano tramite pagamento anticipato, contrassegno oppure bonifico SEPA. La fornitura contro fattura aperta non è generalmente possibile. I prodotti realizzati su ordinazione devono essere pagati esclusivamente in anticipo: 50 % dovuto al momento dell’ordine, 50 % al momento dell’avviso di consegna da parte nostra. In caso di storno di un addebito diretto, addebitiamo una commissione di gestione pari a 15,00 EUR per ogni tentativo di incasso. Ci riserviamo il diritto di escludere determinate modalità di pagamento in singoli casi.
§ 5 – Riserva di proprietà semplice ed estesa
5.1 Riserva di proprietà semplice
Qualora le condizioni di pagamento concordate non vengano rispettate oppure sussistano indizi oggettivi di un peggioramento sostanziale della solvibilità del Partner (ad esempio sospensione dei pagamenti, richiesta di insolvenza, protesto di cambiale), tutti i crediti divengono immediatamente esigibili indipendentemente dalle scadenze originariamente concordate. In tal caso siamo autorizzati a rifiutare le prestazioni fino al pagamento o alla prestazione di garanzia nonché a richiedere la restituzione della merce soggetta a riserva di proprietà. La compensazione da parte del Partner è consentita solo con controcrediti incontestati o accertati con decisione passata in giudicato. Sono esclusi i controcrediti del Partner derivanti dal medesimo rapporto contrattuale incontestati quanto al loro fondamento, in particolare i diritti per vizi (riduzione del prezzo, risarcimento del danno) ai sensi dei §§ 437 e seguenti del BGB.
I beni consegnati (merce soggetta a riserva di proprietà) rimangono di proprietà di Biova fino al completo soddisfacimento di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale. Qualora il valore complessivo di tutti i diritti di garanzia superi di oltre il 20% l’ammontare dei crediti garantiti, Biova libererà su richiesta del Partner corrispondenti diritti di garanzia.
5.2 Divieti di disposizione e rivendita
Per la durata della riserva di proprietà, al Partner è vietato costituire in pegno oppure trasferire a titolo di garanzia la merce soggetta a riserva di proprietà. La rivendita è consentita solo ai rivenditori nell’ordinario svolgimento dell’attività commerciale e soltanto a condizione che il rivenditore riceva il pagamento dal proprio cliente oppure a sua volta concordi una riserva di proprietà.
5.3 Cessione dei crediti derivanti da rivendita
Qualora il Partner rivenda la merce soggetta a riserva di proprietà, cede fin d’ora a Biova, a titolo di garanzia, i futuri crediti derivanti dalla rivendita – compresi tutti i diritti accessori. In caso di rivendita insieme ad altri beni senza prezzo unitario separato, il Partner cede la parte del credito complessivo corrispondente al prezzo fatturato da Biova per la merce soggetta a riserva di proprietà.
5.4 Lavorazione, unione e commistione
a) Il Partner è autorizzato a lavorare, unire o mescolare la merce soggetta a riserva di proprietà. La lavorazione avviene per conto di Biova quale produttore ai sensi del § 950 BGB. Il nuovo bene risultante si considera merce soggetta a riserva di proprietà.
b) In caso di unione o commistione con beni non appartenenti a Biova, Biova acquisisce comproprietà del nuovo bene nella misura corrispondente al valore della merce soggetta a riserva di proprietà al momento dell’unione o commistione.
c) La cessione dei crediti ai sensi del punto 5.3 si applica di conseguenza anche al nuovo bene, fino a concorrenza del valore fatturato da Biova per la merce soggetta a riserva di proprietà lavorata, unita o mescolata.
d) Se il Partner unisce la merce soggetta a riserva di proprietà a beni immobili o mobili, cede a Biova, in proporzione, i crediti retributivi che ne derivano, senza necessità di ulteriori dichiarazioni.
5.5 Autorizzazione all’incasso
Fino a revoca, il Partner è autorizzato all’incasso dei crediti ceduti. In caso di ritardo nei pagamenti, domanda di insolvenza fondata, indizi di sovraindebitamento oppure di imminente incapacità di pagamento, Biova è autorizzata a revocare tale autorizzazione all’incasso, rendere nota la cessione a titolo di garanzia e riscuotere direttamente i crediti ceduti.
5.6 Pignoramento e interventi di terzi
In caso di pignoramento, sequestro o altri interventi di terzi, il Partner deve informare immediatamente Biova e trasmettere tutte le informazioni e i documenti necessari per la tutela dei diritti.
5.7 Violazione degli obblighi da parte del Partner
In caso di violazione degli obblighi da parte del Partner, in particolare in caso di ritardo nei pagamenti, Biova è autorizzata, dopo l’inutile decorso di un congruo termine supplementare, a richiedere la restituzione della merce soggetta a riserva di proprietà e a recedere dal contratto. Restano impregiudicate le disposizioni di legge relative ai casi in cui non è necessaria la fissazione di un termine. La ripresa della merce soggetta a riserva di proprietà costituisce recesso dal contratto solo se ciò viene espressamente dichiarato.
§ 6 – Consegna
I termini di consegna si intendono concordati solo approssimativamente. Un termine di consegna è rispettato se la merce ha lasciato il nostro magazzino prima della scadenza del termine oppure se è stata comunicata la disponibilità alla spedizione. Sia gli accordi non vincolanti sia quelli vincolanti relativi al termine di consegna richiedono la forma scritta. Per un contratto commerciale a termine fisso ai sensi del § 376 HGB, la sola indicazione di un termine di consegna determinato secondo il calendario non è sufficiente; è inoltre necessaria un’espressa dichiarazione del Partner che si riserva il diritto di recedere senza fissazione di un termine supplementare in caso di superamento del termine di consegna. Le consegne parziali e le prestazioni parziali sono consentite nella misura in cui siano usuali nel commercio e vengono fatturate separatamente. In via eccezionale esse non sono ammesse se l’adempimento parziale è privo di interesse per il Partner oppure se è stato concordato un relativo divieto. Il termine di consegna si proroga in misura adeguata in caso di forza maggiore e di eventi imprevedibili comparabili che rendano la consegna sostanzialmente più difficile o impossibile (ad esempio interventi delle autorità, controversie di lavoro, interruzioni aziendali, scioperi, ritardate consegne dei fornitori a monte). Informeremo immediatamente il Partner di tali impedimenti. In caso di ritardo nella consegna non dovuto a dolo o colpa grave, la nostra responsabilità per danni da ritardo è limitata al 3% del valore della merce consegnata in ritardo per ogni settimana completa, complessivamente però non oltre il 15% di tale valore.
§ 7 – Risarcimento del danno in caso di mancato ritiro
Se il Partner non ritira la merce o il servizio ordinato senza che sussista da parte nostra colpa grave, egli è tenuto a risarcire il danno da noi subito. Possiamo far valere forfettariamente il 30% dell’importo netto della fattura a titolo di risarcimento del danno. Il Partner si riserva il diritto di dimostrare che il danno non si è verificato affatto oppure che è di entità notevolmente inferiore. Parimenti, ci riserviamo il diritto di dimostrare un danno effettivo maggiore.
§ 8 – Trasferimento del rischio
Con la consegna della merce allo spedizioniere, al vettore o ad altra persona incaricata dell’esecuzione della spedizione, il rischio di perimento accidentale o deterioramento accidentale della merce passa al Partner. Ciò vale indipendentemente dal fatto che la spedizione avvenga dal luogo di adempimento oppure da chi sostenga i costi di trasporto. Se il trasporto viene effettuato da noi su espressa richiesta del Partner oppure la causa del danno da trasporto rientra nella sfera di rischio del Partner (ad esempio istruzioni di imballaggio, dati errati del destinatario), il rischio del trasporto resta a carico del Partner. In tutti gli altri casi in cui Biova organizza autonomamente il trasporto, il rischio del trasporto resta a carico di Biova fino alla consegna al Partner.
I danni devono essere segnalati immediatamente per iscritto a noi e mediante apposita denuncia al vettore. Se la spedizione viene ritardata su richiesta del Partner, il rischio passa al Partner con la comunicazione della nostra disponibilità alla spedizione. I costi di magazzinaggio maturati vengono addebitati nella misura dell’1% dell’importo della fattura per ogni settimana iniziata. Lo stesso vale in caso di ritardo nell’accettazione da parte del Partner.
§ 9 – Recesso per impossibilità e ritardo
Se il Partner recede a causa di un ritardo dovuto esclusivamente a nostra colpa lieve, non ha alcun diritto al risarcimento del danno. In caso di mancata fornitura permanente da parte dei nostri fornitori, entrambe le parti possono recedere dall’intero contratto. Siamo inoltre autorizzati a recedere se il Partner non è solvibile, rivende indebitamente merce soggetta a riserva di proprietà, la prestazione ci diventa impossibile o irragionevolmente difficile senza nostra colpa, oppure il Partner viola obblighi contrattuali essenziali. Per il resto, il diritto di recesso è disciplinato dalle disposizioni di legge.
§ 10 – Garanzia / Vizio materiale
Il Partner è tenuto ai sensi del § 377 HGB a controllare immediatamente la merce consegnata dopo il ricevimento. I vizi evidenti devono essere denunciati per iscritto immediatamente, e comunque entro 14 giorni dal ricevimento della merce; i vizi occulti devono essere denunciati immediatamente dopo la loro scoperta. In caso di denuncia insufficiente, la merce si considera approvata. Le alterazioni superficiali tipiche dell’uso, nonché le differenze di forma, colore, peso e dimensioni inevitabili nei prodotti naturali, non costituiscono vizio. Il termine di garanzia per beni di nuova produzione è di 12 mesi dalla consegna (in deroga al termine legale di 24 mesi; consentito nei rapporti B2B ai sensi del § 476 comma 1 frase 2 BGB). Per i beni usati la garanzia è esclusa. Prima della restituzione di merce difettosa è necessario ottenere il nostro consenso scritto. La restituzione deve essere effettuata in porto franco e con indicazione del numero di bolla di consegna o di fattura. In caso di restituzione giustificata, rimborseremo i normali costi di trasporto. In presenza di un vizio, siamo autorizzati, a nostra scelta, alla riparazione oppure alla sostituzione. Se l’adempimento successivo fallisce due volte, il Partner può, a sua scelta, recedere dal contratto oppure ridurre il corrispettivo. Non sussistono diritti per vizi in caso di scostamento solo irrilevante dalle caratteristiche concordate, di compromissione irrilevante dell’utilizzabilità, di normale usura, nonché di danni derivanti da uso improprio, modifiche oppure lavori eseguiti dal Partner o da terzi.
I diritti del Partner al risarcimento del danno per vizi sussistono solo in caso di dolo o colpa grave da parte nostra, dei nostri rappresentanti legali o ausiliari; sono esclusi da tale limitazione i diritti per lesione della vita, del corpo o della salute nonché i diritti derivanti dalla legge sulla responsabilità del prodotto. Il Partner deve provare sia il fondamento sia l’ammontare del danno. Per il resto si applicano le disposizioni di legge.
§ 11 – Diritto contrattuale di recesso di Biova
Biova si riserva un diritto contrattuale di recesso per tutti i contratti qualora sussista un motivo oggettivo. Costituiscono in particolare motivi oggettivi: (a) la successiva scoperta di un errore essenziale riguardante caratteristiche contrattualmente essenziali della merce o del Partner, (b) indicazioni errate di prezzo o prodotto nell’offerta o nel negozio online dovute a errori evidenti (ad esempio inversione di cifre), (c) mancata fornitura permanente da parte dei fornitori senza colpa di Biova. Il diritto di recesso deve essere esercitato entro 7 giorni dalla conoscenza del motivo di recesso in forma testuale (è sufficiente l’e-mail) ed è disciplinato dai requisiti del § 346 BGB (effetti del recesso).
§ 12 – Limitazione di responsabilità
La responsabilità di Biova nonché dei suoi rappresentanti legali e ausiliari è, nei limiti consentiti dalla legge, limitata al dolo e alla colpa grave. In caso di violazione di obblighi contrattuali essenziali (obblighi cardinali), il cui adempimento rende possibile la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il Partner può regolarmente fare affidamento, Biova risponde anche in caso di colpa lieve, ma limitatamente all’ammontare del danno prevedibile e tipicamente verificabile al momento della conclusione del contratto. Tale limitazione non si applica espressamente a: danni derivanti da lesione della vita, del corpo o della salute; pretese ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto; danni derivanti dalla violazione di obblighi contrattuali essenziali (obblighi cardinali), nella misura in cui l’adempimento del contratto venga compromesso – in tal caso la responsabilità è limitata al danno tipicamente prevedibile.
§ 13 – Protezione dei dati
I dati personali raccolti nell’ambito dell’esecuzione del rapporto commerciale vengono trattati conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e alla legge federale tedesca sulla protezione dei dati (BDSG). La base giuridica del trattamento è l’art. 6 par. 1 lett. b GDPR (esecuzione del contratto). Vengono trattate le seguenti categorie di dati: ragione sociale, referente (cognome, nome), indirizzo, numero di telefono/fax, indirizzo e-mail, coordinate bancarie, informazioni rilevanti ai fini fiscali (ad esempio partita IVA). I dati vengono utilizzati esclusivamente per finalità di evasione degli ordini e non vengono trasmessi a terzi senza base giuridica o espresso consenso. Gli interessati hanno il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità dei dati nonché il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo per la protezione dei dati (art. 77 GDPR).
Informazioni dettagliate sulla protezione dei dati sono contenute nell’informativa sulla privacy separata disponibile all’indirizzo: https://biova.de/en/gtc/
§ 14 – Disposizioni varie
In caso di restituzioni di merce non autorizzate, siamo autorizzati a rifiutarne l’accettazione oppure ad addebitare un importo forfettario per gestione e reimmagazzinamento pari al 15% del valore della merce (minimo 5,20 EUR). L’accettazione di spedizioni non affrancate viene in linea di principio rifiutata. Ci riserviamo modifiche di prezzo nonché modifiche tecniche, differenze di colore, forma, peso e dimensioni nella nostra documentazione di vendita e nel negozio online. Non assumiamo alcuna responsabilità per errori di stampa o di scrittura. Il Partner è tenuto a comunicarci immediatamente modifiche relative a ragione sociale, forma societaria, titolare, soggetti autorizzati alla rappresentanza e indirizzo. In caso di grave peggioramento della situazione finanziaria, il Partner è tenuto a informarci immediatamente.
§ 15 – Luogo di adempimento e foro competente
Il luogo di adempimento per tutti gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale è la sede di Biova a Wildberg. Foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale – comprese quelle relative alla sua formazione e validità – è, nella misura in cui il Partner sia commerciante, persona giuridica di diritto pubblico o patrimonio separato di diritto pubblico, la sede di Biova. Siamo inoltre autorizzati a convenire in giudizio il Partner anche presso il suo foro generale.
Si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni (CISG).
§ 16 – Condizioni per i container
16.1 Vincolatività dei termini e forza maggiore
Per la merce in container non è possibile garantire termini vincolanti nelle conferme d’ordine, poiché il tempo di transito dipende da numerosi fattori (tra cui fornitore, situazione portuale, compagnia di navigazione, autorità, imprese ferroviarie e di autotrasporto). In caso di eventi di forza maggiore – in particolare crisi geopolitiche, blocchi di vie d’acqua internazionali (ad esempio Canale di Suez, Mar Rosso, Stretto di Hormuz), atti di guerra o sanzioni – ci riserviamo il diritto di adeguare di conseguenza i termini di consegna. Eventuali rotte alternative necessarie (ad esempio circumnavigazione del Capo di Buona Speranza) possono prolungare notevolmente il tempo di transito (in parte di +2–4 settimane). Informeremo immediatamente per iscritto il Partner di tali variazioni. Costi straordinari aggiuntivi (ad esempio maggiori costi di trasporto dovuti a cambio di rotta, costi di movimentazione portuale) verranno indicati separatamente e comunicati preventivamente prima della fatturazione. Assicurazioni per il rischio di guerra,
16.2 Accordo sui termini
I termini di consegna vengono concordati telefonicamente e/o per iscritto con il Partner e devono essere pianificati da quest’ultimo in modo vincolante.
16.3 Termini dei container e spese di giacenza
I termini dei container fissati dallo spedizioniere devono essere accettati. Uno spostamento di 1–2 giorni può eventualmente essere possibile; tuttavia, dopo 5–7 giorni dall’arrivo del container in porto, maturano spese di giacenza e deposito pari, a seconda della compagnia di navigazione, a 50–120 EUR/giorno. Dal 12° giorno dall’ingresso in porto, la tariffa giornaliera ammonta a circa 150–200 EUR. Se il Partner non è in grado di ricevere il container, tali costi verranno ribaltati integralmente. I container comportano obbligo di ritiro; i termini dei container hanno priorità e non possono essere rinviati di giorni o settimane. In caso di comprovata forza maggiore ai sensi del punto 16.1, le spese di giacenza e deposito saranno esaminate singolarmente e non verranno automaticamente ribaltate.
16.4 Ritardi dovuti alle autorità
I termini dei container possono essere rinviati a causa di disposizioni delle autorità (dogana, ufficio fitosanitario, polizia federale e altri). Poiché si tratta di merci provenienti da Paesi terzi, si applicano requisiti amministrativi più severi che Biova non può aggirare. In tali casi il Partner è tenuto a mostrare flessibilità sui termini; in caso contrario, i costi sostenuti verranno fatturati integralmente ai sensi del punto 16.3.
16.5 Personale per lo scarico
Il Partner deve provvedere a sufficiente personale per lo scarico affinché il container possa essere svuotato completamente entro il tempo concordato (di norma 2 ore). Il superamento del tempo di scarico viene addebitato dalla compagnia di navigazione con circa 60–75 EUR per ogni mezz’ora iniziata; tali costi verranno ribaltati integralmente sul Partner.
16.6 Modifiche a breve termine
Sono possibili modifiche a breve termine della data di consegna (ad esempio per malattia dell’autista, traffico o incidente). In tali casi il Partner verrà immediatamente informato.
16.7 Dogana e sigilli dei container
Tutti i container marittimi consegnati sono correttamente caricati e sdoganati. Ogni container è protetto da un sigillo doganale (sigillo del container). Il Partner deve assicurarsi che al momento della consegna sia disponibile un utensile idoneo (ad esempio un tronchese) per aprire il sigillo.
16.8 Pallet vuoti
Poiché la maggior parte dei container (salvo diverso ordine) non è pallettizzata, il Partner deve provvedere a disporre di sufficienti pallet vuoti in magazzino.
16.9 Restituzione del container
Il container deve essere restituito pulito allo spedizioniere. Il Partner è tenuto a rimuovere dal container residui di materiale (carta, residui di sale, fasce di fissaggio, polvere, sporco e simili) e a pulirlo con acqua. A tutela contro eventuali richieste di costi di pulizia da parte della compagnia di navigazione, si raccomanda di scattare fotografie dopo lo scarico e di conservarle.
16.10 Danni al container
I danni al container (interni ed esterni) devono essere immediatamente denunciati per iscritto al vettore e a Biova. In mancanza di denuncia del danno, eventuali costi sostenuti dalla compagnia di navigazione possono essere addebitati al Partner.
16.11 Costi sostenuti
Tutti i costi di qualsiasi natura connessi alla consegna del container (ad esempio partenze ferroviarie perse, partenze di navi di collegamento perse, ispezioni doganali, costi aggiuntivi di deposito in porto, canoni di noleggio container, viaggi a vuoto) costituiscono costi del destinatario e sono a carico del Partner – anche in caso di ordini già confermati nel prezzo. Sono escluse le situazioni di forza maggiore comprovate ai sensi del punto 16.1; in tali casi verrà effettuata una verifica individuale e una comunicazione trasparente dei costi prima del loro eventuale addebito.
§ 17 – Disposizioni finali
Modifiche e integrazioni delle presenti CGC richiedono la forma scritta. Qualora singole disposizioni siano o diventino totalmente o parzialmente invalide o inapplicabili, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Al posto della disposizione invalida si considera concordata quella disposizione legalmente consentita che si avvicina maggiormente allo scopo economico della disposizione invalida.
Biova GmbH • Wildberg, luglio 2026
